Cremazione
Un particolare approfondimento merita la cremazione. Tale volontà può essere manifestata verbalmente ai congiunti, espressa come disposizione testamentaria per iscritto o ratificata con l’iscrizione ad una delle società di cremazione esistenti. Saranno appunto i congiunti più prossimi in linea retta, che manifestando la richiesta espressa in vita, daranno corso all’adempimento della volontà. L’autorizza il Comune ove è avvenuto il decesso secondo richiesta del coniuge, o dei parenti più prossimi (figli, nipoti, fratelli e sorelle, genitori).
Nel caso la persona deceduta fosse portatrice di pace maker sarà il medico curante o di struttura che si occuperà dell’espianto; obbligatorio nel caso di questa pratica.
Congiuntamente all’organizzazione della cerimonia è effettuata la prenotazione presso il crematorio disponibile più vicino. Solitamente si giunge alla volta del crematorio in conclusione del funerale. Qui il feretro è accolto in una sala del commiato dove è possibile un momento di raccoglimento dei familiari, al termine del quale sarà spostato nell’attiguo locale tecnico, dove nei tempi prestabiliti seguirà la cremazione a cura degli addetti. Frequentemente le ceneri, appena disponibili, saranno ritirate dai congiunti ma tale compito può essere eseguito anche per opera della stessa agenzia funebre, che le consegnerà ai familiari per la destinazione seguente.
I sistemi di custodia dell’urna contenente le spoglie possono essere differenti: in cimitero tumulate vicino a congiunti, o in manufatti opportunamente realizzati come gli ossarietti. Altra possibilità è l’affido presso l’abitazione dei congiunti, con esplicita richiesta formulata presso il Comune di residenza sempre dal congiunto più prossimo oppure dai parenti di primo grado. In tal caso deve essere garantita l’integrità dell’urna sigillata riportante gli estremi identificativi e data comunicazione degli eventuali cambi di residenza di chi se ne fa carico. Attualmente è data la possibilità di eseguire un’ulteriore volontà formalizzata in vita, ovverosia la dispersione in natura delle ceneri prodotte dalla cremazione. L’autorizzazione è concessa dal Comune di decesso mediante richiesta dei familiari. La dispersione oltre che in siti appositi all’interno dei cimiteri, denominati giardino delle rimembranze, è possibile anche in aree private al di fuori dei centri abitati, o in natura (mare, lago, fiume, montagna, bosco, campagna; la dispersione delle ceneri in natura può avvenire soltanto se il defunto ha manifestato la propria volontà con disposizione testamentaria o con dichiarazione a un’associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei propri associati indicando esplicitamente anche il luogo di dispersione delle stesse.) Le ceneri deposte in cimitero o date in affido possono anch’esse, in un secondo momento, essere disperse sempre su autorizzazione concessa dal Comune di sepoltura o del luogo dove si trovano in affido.
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